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Potenza, 02 aprile 2011

A tutti i docenti
Ai docenti coordinatori dei C. di c.
Ai docenti collaboratori del DS, proff. Castronuovo e Ialenti
A tutti gli studenti
A tutti i genitori
Al DSGA e personale di segreteria /Alunni
Albo /Atti / Sito web – News /Docenti /Studenti/Genitori

 
OGGETTO: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni. C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009 – Regolamento generale sulla valutazione degli alunni. / Direttive del Dirigente Scolastico.
 

Si rende noto a tutti i docenti, studenti e genitori che la C.M. n. 20 del 4.03.2011 fornisce dettagliate indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122/2009, nella parte che riguarda l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e della conseguente ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato.

Premesso che i docenti hanno l'obbligo di conoscere i contenuti delle predette normative e di prestare particolare attenzione alla corretta annotazione, sul registro di classe e personale, delle assenze degli studenti, comprese le entrate e le uscite fuori orario, si riportano comunque di seguito le indicazioni più rilevanti, delle quali tenere conto, sia per la corretta informazione agli studenti ed ai genitori, sia per l'applicazione delle procedure connesse con lo svolgimento degli scrutini finali.

L'art. 14, comma 7 del Regolamento DPR n. 122/2009 prevede che “ ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ”. Lo scopo della norma è quello, importante, di porre l'accento sulla effettiva presenza degli studenti alle lezioni dalla quale deriva l'impegno costante e sistematico degli stessi nello studio e la possibilità per gli insegnanti di disporre di congrui e significativi elementi per una valutazione intermedia e finale equilibrata, corretta e trasparente.
Il medesimo Regolamento, all'art. 2 comma 10 ed all'art. 14 comma 7, prevede che la determinazione del limite minimo di presenza a scuola sia determinato in tre quarti del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo curriculare e obbligatorio di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tal senso si deve tener conto dell ‘ “orario annuale personalizzato” così come risulta per ciascun indirizzo di studio e per ciascun anno di corso.

Rientrano nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività didattiche e scolastiche programmate e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, così come le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Non vengono quindi considerate come ore di assenza:

•  la partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, anche quando si svolgono al di fuori della scuola (progetti didattici inseriti nel POF e approvati dai consigli di classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole e partecipazione ai campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori);

•  partecipazioni dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti ed agli organi studenteschi ufficiali correlati;

•  partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro; partecipazione a progetti europei (es. Comenius e scambi culturali), esperienze di studio all'estero autorizzate e riconosciute dal Ministero (es. Intercultura);

•  partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazioni linguistiche) e/o a concorsi e prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi post diploma;

•  donazioni di sangue;

•  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

•  adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

•  assenze per causa di forza maggiore (neve, calamità naturali, disservizi nei trasporti).

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

•  entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto assenze dal dirigente scolastico o suo delegato;

•  assenze brevi per malattie e/o motivi di famiglia;

•  assenze collettive;

•  assenze dalle assemblee d'istituto;

•  assenze nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad attività organizzate in orario curriculare.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento DPR 122/2009, il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale:

- assenze per malattie gravi con ricovero ospedaliero o permanenza in altri luoghi di cura o in casa, anche per periodi non continuativi, debitamente documentate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, a condizione che sia possibile per l'alunna/o seguire percorsi formativi personalizzati o attività didattiche predisposti dai competenti consigli di classe. Le deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione che attesti anche un percorso formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un giudizio finale da parte del consiglio di classe.

E' compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

L'art. 14 comma 7 prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato . Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si riporta in allegato la tabella con l'indicazione dell'orario annuale personalizzato per ciascuna classe ed indirizzo e del limite minimo di ore di presenza richiesto per l'ammissione allo scrutinio finale ed all'esame di stato.

I docenti hanno l'obbligo di informare gli studenti e le famiglie del contenuto della presente direttiva, affissa all'albo e pubblicata sul sito web della scuola, corredata della normativa di riferimento.

 
Validità dell'anno scolastico - C.M. n. 20 del 04/03/2011
Regolamento valutazione alunni - D.P.R. 122/2009
 

QUADRO ORARIO ANNUALE PER CLASSE E INDIRIZZO DI STUDIO
LIMITE MINIMO DI ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIA

Classi
Indirizzi
Ore settimanali
Monte ore annuale

Limiti minimodi frequenza obbligatoria 3/4

Limite massimo di assenze1/4

Prime
Nuovo Ordinamento
27
891
668
223
Seconde
Ordinamento
27
891
668
223
P.N.I.
31
1023
767
256
Doppia lingua
30
990
743
247
Terze
Ordinamento
28
924
693
231
P.N.I.
31
1023
767
256
Doppia lingua
31
1023
767
256
Quarte
Ordinamento
29
957
718
239
P.N.I.
31
1023
767
256
Doppia lingua
32
1056
792
264
Quinte
Ordinamento
30
990
743
247
P.N.I.
32
1056
792
264
Doppia lingua
32
1056
792
264
 

•  DI NORMA, LE ORE SETTIMANALI DI LEZIONE PREVISTE DAL CURRICOLO SI MOLTIPLICANO PER 33 SETTIMANE DI SCUOLA .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Camilla M. Schiavo